1) Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà dell’uso delle acque, fino all’emanazione delle disposizioni, adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici.

2) Nell’ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1, sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all’effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell’equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.